 |
|
|
La disciplina della conciliazione
Introduzione, Ipotesi di mediazione/conciliazione già esistenti
nel nostro ordinamento, Requisti richiesti dalla legge per poter
svolgere l'attività di conciliatore, Materie in cui sussiste l'obbligo
della conciliazione, Procedimento, Efficacia esecutiva della
conciliazione, Regime delle spese processuali
Introduzione
Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stata data attuazione
all’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione, definizione e prevenzione
delle controversie civili e commerciali.
La disciplina della
mediazione è finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in
materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e
diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il
decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che
la disciplinano. Infatti, in tale senso, assume fondamentale importanza
la Direttiva europea sulla mediazione del 21 maggio 2008, la quale
concepisce la mediazione/conciliazione come un istituto che può
contribuire a favorire il miglior funzionamento del mercato interno, il
quale può realizzare, di conseguenza, l'auspicata libera circolazione
delle persona, dei servizi, dei capitali ecc. Ciò si può raggiungere
solo cercando di garantire un migliore accesso dei cittadini alla
giustizia. Pertanto, allo stato e soprattutto in Italia, l'unico modo di
attuare in concreto ciò è promuovere ed adottare soluzioni alternative e
complementari alla Giustizia, intesa come attività giurisdizionale.
In
altre parole, le istituzione comunitarie considerano vantaggiosa la
mediazione per risolvere le controversie transfrontaliere, per
migliorare le relazioni amichevoli tra gli stati membri, per favorire
l'esecuzione spontanea degli accordi intrapresi tra gli stessi e per
porre in essere un giusto equilibrio tra attività di
mediazione/conciliazione e l'attività giurisdizionale in senso proprio e
per migliorare l'accesso e la qualità di quest'ultima.
Nell'ambito
della suddetta direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011.
Essi ne devono informare immediatamente la Commissione. Inoltre, entro
il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione
sull’attuazione della presente direttiva. A tale proposito, il governo
ha approvato un D.Lgs sulla mediazione in attuazione delle deleghe
previste dall'art 60 della legge 69/2009. D'altro canto, prima del
succitato atto normativo la figura della mediazione/conciliazione è
stata oggetto di ulteriori precedenti atti comunitari: 1) Il
Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha
invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e
alternative. 2) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni
sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia
civile e commerciale, sancendo che l’istituzione di principi
fondamentali in questo settore è un passo essenziale verso l’appropriato
sviluppo e l’operatività dei procedimenti stragiudiziali per la
composizione delle controversie in materia civile e commerciale così
come per semplificare e migliorare l’accesso alla giustizia. 3)
Nell’aprile del 2002 la Commissione ha presentato il Libro verde
relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in
materia civile e commerciale, prendendo in esame la situazione attuale
circa i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell’Unione
europea e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati
membri e le parti interessate sulle possibili misure per promuovere
l’utilizzo della mediazione.
Ipotesi di mediazione/conciliazione già esistenti nel nostro ordinamento
Nel
nostro ordinamento, già esistono varie ipotesi di conciliazione. Alcune
di questa sono previste obbligatoriamente (in genere per poter
procedere giudizialmente per la tutela dei propri interessi), altre sono
solo volontarie. 1) Conciliazione volontaria: art 185 cpc:
comparizione parti; 320 cpc conciliazione GDP; 322 conciliazione GDP
sede non contenziosa; art 198 cpc: conciliazione delegata ad un
consulente tecnico; 696 bis cpc: tentativo di conciliazione ATP;
conciliazione presso camere commercio riguardo a liti sui contratti
turistici; conciliazione presso camere commercio riguardo a liti sui
diritti dei consumatori; conciliazione riguardo a liti sui lavori
pubblici e appalti; conciliazione presso CONSOB riguardo a liti sui
contratti sottoscritti tra risparmiatori e investitori; conciliazione
presso Camere commercio a liti sui contratti di affiliazione
commerciale; conciliazione presso camere commercio riguardo a liti sui
servizi di tintorie e lavanderie; 2) Conciliazione obbligatoria: 410
e seg. cpc: conciliazione controversie lavoro; D leg. 80/1998 e d. leg.
165/2001: conciliazione controversie lavoro pubblico; D. leg 124/2004
conciliazione lavoro e previdenza sociale; conciliazione nella
separazione e divorzio; conciliazione nelle lite della subfornitura
delle attività produttive; conciliazione nelle lite sulla concorrenza e
la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità; patti di famiglia ;
conciliazione riguardo a controversie tra utenti e un soggetto
autorizzato a fornire prodotti radiotelevisivi o di comunicazioni.
Requisti richiesti dalla legge per poter svolgere l'attività di conciliatore
Quanto
ai requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori, questi
(ove non siano professori universitari in discipline economiche o
giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle
medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni,
ovvero magistrati in quiescenza), devono provare a) il possesso di
una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di
formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati
accreditati presso il Ministero della Giustizia; b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità: – non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; – non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; – non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; – non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
D'altro
canto, a differenza degli USA dove il conciliatore opera uti singuli,
in Italia il conciliatore deve operare necessariamente nell'ambito di un
organismo di conciliazione, che devono avere i sotto riportati
requisiti.
Anzitutto, il responsabile del Ministero deve
verificare verifica la professionalità e l’efficienza degli organismi
richiedenti e in particolare: a) la forma giuridica dell’ente o
dell’organismo, il suo grado di autonomia, nonché la compatibilità della
sua attività con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; b) la
consistenza dell’organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di
adeguatezza, anche sotto il profilo patrimoniale; l’istante, in ogni
caso, deve produrre polizza assicurativa di importo non inferiore a
500.000 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo
svolgimento del servizio di conciliazione; c) i requisiti di
onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei
predetti enti, non inferiori a quelli fissati a norma dell’articolo 13
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) la trasparenza
amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico
ed economico tra l’ente e i singoli conciliatori; e) le garanzie di
indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del
servizio, nonché la conformità del regolamento di procedura di
conciliazione alla legge e della tabella delle indennità ai criteri
stabiliti dal regolamento emanato a norma dell’articolo 39 del decreto; f)
il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano
dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione in
via esclusiva per il richiedente; g) la sede dell’organismo di conciliazione.
Il responsabile del Ministero verifica in ogni caso: a)
i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i
quali, ove non siano professori universitari in discipline economiche o
giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle
medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni,
ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di
una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di
formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati
accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma
dell’articolo 10, comma 5; b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità: – non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; – non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; – non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; – non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; – non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
Qualora
l’ente sia un’associazione tra professionisti o una società tra
avvocati, all’organismo devono essere destinati, anche in via non
esclusiva, almeno due prestatori di lavoro subordinato, con prevalenti
compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il trattamento
retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo
nazionale di lavoro; in ogni altro caso, i compiti suddetti devono
essere svolti da almeno due persone nominativamente indicate con
riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico
applicato.
Materie in cui sussiste l'obbligo della conciliazione
Le
materie del contendere in cui è inderogabile il ricorso ad un organismo
di conciliazione sono le seguenti: condominio; locazione; successioni
ereditarie; diritti reali (usufrutto, servitù, enfiteusi ecc.);
comodato; patti di famiglia; affitto di aziende; contratti bancari,
finanziari e assicurativi; richieste di risarcimento a seguito di danni
in campo medico-sanitario.
D'altro canto, l'istituto de quo non si applica nei seguenti casi: a)
nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria
esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di
procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia
dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Ai
sensi dell'art 5 del citato decreto legislativo, la mediazione stessa,
diventando obbligatoria, è ritenuta presupposto di procedibilità della
lite, esattamente come avviene, ad esempio, tuttora con le cause di
lavoro. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del di 4 mesi.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione della domanda di mediazione.
Procedimento
La
domanda per l’attivazione della procedura deve essere depositata presso
la segreteria della Camera di Conciliazione. Le parti possono avviare
il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli
appositi moduli, sia in carta libera. Le parti possono anche depositare
domande congiunte. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del
procedimento, salvo per quanto le altre parti abbiano espressamente
dichiarato sia riservato al solo conciliatore. Il vincolo di
riservatezza che le parti dovessero imporre al conciliatore nei
confronti della controparte, tuttavia, non potrà essere tale da
pregiudicare la necessaria trasparenza ed informalità del procedimento.
Nel
caso di deposito di domanda singola, la segreteria comunica all'altra
parte, nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda
di conciliazione con qualsiasi mezzo alla sola condizione che sia in
grado di dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere
entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tale
comunicazione.
Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la
propria adesione, la segreteria investe l’ufficio di presidenza
affinché venga nominato un conciliatore e venga fissata la data
dell'incontro.
Con l’instaurazione del procedimento di
conciliazione le parti accettano, altresì, l’obbligo di corrispondere le
indennità e gli onorari nella misura prevista dalla tabella approvata
dall'organismo stesso. Il mediatore si adopera affinche' le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Il
procedimento, poi, prosegue senza formalità, con incontri in base alle
esigenze delle parti e della controversia e termina entro 4 mesi dal
deposito della domanda di concliazione. Se e' raggiunto un accordo
amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il
testo dell'accordo medesimo raggiunto di comune consenso con le parti in
causa.
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può
formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore
formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde
richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle
possibili conseguenze di cui all'articolo 13 (regime delle spese). La
proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti
fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni,
l'accettazione o il rifiuto della proposta posta in essere.
Se è
raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla
proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di
sottoscrivere. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può
prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o
inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro
adempimento.
D'altro canto, se la conciliazione non riesce, il
mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e poi
il verbale stesso è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilita' di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il
mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al
procedimento di mediazione. Infine, il processo verbale è depositato
presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle
parti che lo richiedono.
Efficacia esecutiva della conciliazione
Ai
sensi dell'art. 12 del d. leg. in esame, il verbale di accordo, il cui
contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e'
omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della
regolarita' formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui
circondario ha sede l'organismo. Il verbale di conciliazione costituisce
titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Regime delle spese processuali
Quando
il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli
92 e 96 del codice di procedura civile. Medesime disposizioni si
applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all'esperto, se nominato. Quando il provvedimento
che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto
della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all'esperto, se nominato. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
 |
|
|