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La manovra finanziaria per il 2011, che da oggi si chiama ''legge di stabilità'', è composta da un solo articolo
di 169 commi e da numeri e tabelle che 'fotografano' i conti pubblici
come sono stati costruiti nel passato e come si proiettano nel futuro.
Il disegno di legge di stabilità e di bilancio è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 19 novembre 2010 e passa ora al Senato.
I punti principali della manovra sono la riforma fiscale, i regimi di esenzione ed agevolazione fiscali, gli ammortizzatori sociali (1,5 miliardi di euro), il rifinanziamento delle missioni internazionali (fondo di 750 milioni di euro per il primo semestre), l'ecobonus (55% da spalmare in 10 anni), le università pubbliche (800 milioni di euro) e private (25 milioni di euro), il nucleare, la pubblica amministrazione e il Sud.
Due i vincoli al piano di sviluppo: il documento deve essere coerente con il piano di stabilità e approvabile in sede europea.
Secondo la nota di variazione approvata dalla Camera il risparmio
garantito dalla manovra sarà di 1,43 miliardi di euro per il 2011, di
200 milioni per il 2012 e di 191 milioni per il 2013.
Disegno di Legge 19 novembre 2010, C-3778-A
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità).
(Disegno di Legge approvato dalla Camera dei Deputati il 19 novembre 2010)
Articolo 1
Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al
fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati: a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per l'anno 2011; b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2
sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono
attribuiti: a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1° gennaio 1989; b) alla gestione speciale minatori; c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati: a) i maggiori oneri,
per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l'erogazione
delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e
sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112; b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a),
delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2009,
trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli
oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la
medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla
programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione
disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di
edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso è fatta salva la ripartizione
dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del
restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.
6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre
2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di
servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le
risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del
2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione
del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di
seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il
sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a
statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei
seguenti criteri: a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente; b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi; c) razionalizzazione
dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel
periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno
precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei
passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto; d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.
7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono
prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono
stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere
continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono
utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo
periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le
procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica
mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre
risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1o agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione
europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per
l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre
risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione
elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui
al primo periodo per essere destinate ai servizi di comunicazione
elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non
oltre il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico può
sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle
liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti
disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati
alle disposizioni del presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche
di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al
comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della
gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro,
finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro
attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in
ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è
iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico.
10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle
trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e
successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede
alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche
mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione
definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi
conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e
dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e
successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al
precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo
si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle
radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo
uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale
obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di
soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli
articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
L'attivazione, anche su reti SFN, di impianti non preventivamente
autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma
restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la
sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un
massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del
medesimo diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle
radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media
audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della
valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato
rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo
economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle
radiofrequenze precedentemente assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale
privi del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la
responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto
2003, n. 259. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di
diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo
abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo
della risorsa assegnata con il diritto d'uso.
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non
inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono
concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti
dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare,
fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito
delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo ordinario
delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al
finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui
al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello
sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno
2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013.
15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di leasing applicato
al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni
relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i
trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso,
sono disposte le seguenti modificazioni: a) al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: 1) all'articolo 57,
dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter.
L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è
solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da
costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la
conclusione del contratto»; 2) nella nota all'articolo 1 della tariffa,
parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le
seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»; b) all'articolo
11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché
l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria»; c) all'articolo
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni: 1) il comma 10-ter è sostituito dal seguente: «10-ter.
Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di
beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano
parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte
ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà»; 2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente: «10-ter.1. Alle
cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da
parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso
in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da
contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza
dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono
dovute in misura fissa»; 3) il comma 10-sexies è abrogato.
16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di
immobili in corso di esecuzione alla data del 1gennaio 2011 le parti
sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e
catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le
cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio
2011. La misura del tributo è definita applicando all'importo,
determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge, una
riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli
anni di durata residua del contratto.
17. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale
indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma
1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo
le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di
specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1 dell'articolo
41-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi,
ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività
istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al
quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo
comma, numeri da 1) a 4),».
18. A decorrere dal 1febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo». o
19. A decorrere dal 1o febbraio 2011 al comma 6 dell'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti:
«del quaranta per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite
dalle seguenti: «al quaranta per cento».
20. A decorrere dal 1o febbraio 2011 al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento
agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a
decorrere dal 1o febbraio 2011.
22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi
presentati a decorrere dal 1o febbraio 2011. Le disposizioni di cui al
comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1o febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1o febbraio 2011.
23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale: a) la
società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.
146, predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la
definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e
dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e
dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione
stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima
società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione
dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi
per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per
le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità,
anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013; b) al
comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative
attività strumentali» sono inserite le seguenti: «e provvede, attraverso
l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei
bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i
fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al comma 1
dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche
fiscali - Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006,
come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'1 per mille».
24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro,
nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere
su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano
straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per
ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a
favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a
università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli
investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui
all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti
per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con
università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le
disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le
tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti
beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo
periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel
rispetto del limite di spesa complessivo.
26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione
dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le
regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.
27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.
28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a
decorrere dal 1o gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo
7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125, può essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le
disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è
autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con
specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma
75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di
1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete
modalità con le quali le singole regioni, in conformità con quanto
stabilito in materia di Fondo sociale europeo con gli accordi tra Stato e
regioni del 12 febbraio 2009 e dell'8 aprile 2009, concorrono
finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle
risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni
interessate, può essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze
del trasporto pubblico locale.
30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno
2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga
alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e
di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di
continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al
periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga,
del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel
caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel
caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di
reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze
una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli
ammortizzatori in deroga.
31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme
di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità
in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai
lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di
cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si
considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima
impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di
monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente
riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole:
«2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e al comma 7, le
parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2009, 2010 e 2011».
32. Sono prorogate, per l'anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 10-bis,
11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16
dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato
decreto-legge n. 185 del 2009 è prorogato per l'anno 2011 nel limite di
spesa di 15 milioni di euro e al comma 7 del citato articolo 19, e
successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
1luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di
euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78
del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L'intervento a carattere
sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con
le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2,
commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti
con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti
conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e
comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010 medesimo.
34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
rifinanziato dalla presente legge.
35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per l'anno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011».
36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le
parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali».
37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del
comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione
delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del
prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di
tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in
ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data
computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore
del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento
pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo». o
38. Per l'anno 2011 lo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.
39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è
abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal
presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924
milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità
indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a
250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo
sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei
malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e
sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a
50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta
quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di
indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto
merci.
41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali
per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre
2010» sono soppresse.
42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009».
43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 2-quinquies le parole:
«al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»; b) al comma 2-undecies, le
parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le
parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite
dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
44. All'onere derivante dal comma 46, pari a 86 milioni di euro per
l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse
rivenienti dal comma 42 che sono acquisite all'entrata del bilancio
dello Stato e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010- 2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 46 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
46. A decorrere dal 1o agosto 2010 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore
agricolo.
47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal
1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo
periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro
dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini
dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità
indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera
riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e
dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1o
gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui
all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei
limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai
sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge
n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini
dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato
nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010. 47-. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche
alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante
ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
48. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo
1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di
euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato
con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi
cinque mesi dell'anno 2011.
49. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle
regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai
disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del
disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione
che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere
state adottate entro il 31 dicembre 2010.
50. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei
debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in
vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I
pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie
trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, della legge n. 122 del 2010, non producono effetti
dalla suddetta data fino al termine del 31 dicembre 2011 e non vincolano
gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali
possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle
somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.
51. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto
2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1ottobre 2010,
n. 163, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora i citati
tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino
l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine
del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico
del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».
52. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come
integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per
l'anno 2011.
53. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: bis a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»; b) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa
all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF
per l'anno 2012».
54. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a),
le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e
dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le
seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni,»; b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,
dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, nonché» sono soppresse.
55. Le disposizioni di cui al comma 54 si applicano nel limite di 5
milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla
rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in
relazione al predetto limite di spesa.
56. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno
della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in
bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli
interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al
presente comma.
57. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina
attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della
disciplina di settore ivi prevista, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.
58. Per velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese
fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011
per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il
ritardato pagamento dei fornitori.
59. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo
modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 58 fra gli
enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità
interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese
per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale,
possono accedere al medesimo fondo.
60. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno
2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo
nonché di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
61. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo francese per la realizzazione della
nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato
ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete
ferroviaria italiana Spa è autorizzata a destinare l'importo massimo di
35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel
contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far
fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori
oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di
tracciato sul territorio nazionale.
62. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione
del cunicolo esplorativo de La Maddalena e fino alla definizione
dell'accordo di cui al comma 61, è posta interamente a carico dello
Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di
approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di
12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
63. Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione per il
contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini
diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del
monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile
1953, n. 342, nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in
particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco
minorile e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore
dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di
lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e
gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel
medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 64 a
81.
64. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 5. - (Sanzioni). - 1. Il
soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile
all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con
la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggior
imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000,
anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. 2. Il
soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento
dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30
per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. 3. Chi
non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione
certificata di inizio di attività è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 516 a euro 2.000. 4. In caso di giocate
simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si
applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla
giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi.
In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a
un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel
periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione è disposta la
revoca della concessione. 5. Nell'esercizio delle attribuzioni e
dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con
riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. 6. Salvo
quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le
disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472
del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente
articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi
indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12. 7. Le sanzioni in
materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente
articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già
oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati
abbiano avuto formale conoscenza: a) a un dodicesimo del minimo,
nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel
termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore; b) a
un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene
entro un anno dalla violazione. 8. Il pagamento della sanzione
ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando
dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno».
65. Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione
vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per
l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e
conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il
relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli
abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che
l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque
dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza,
avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione
rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che
soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di
inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce
con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi,
anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi
genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per
conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al
pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
66. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica
sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli
accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive
eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza
comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente
accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui
concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal
Corpo della guardia di finanza la rilevanza della base imponibile
sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è
subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione
all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
67. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, quello
effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale
unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al
soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle
entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di
controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni
constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza dell'importo
forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma,
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata
all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia
delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza».
68. All'articolo 15 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal
citato articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, è rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con
provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli
uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti
all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni
per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in
materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di
propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e
con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni,
trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I
soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività
ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a
causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di
fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o
tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li
comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza
territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre,
previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura
penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di
finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro
utilizzo nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e
fiscale».
69. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero
della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di
fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. è comunque vietato
consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro
ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale,
locale o, comunque, punto di offerta del gioco che consente la
partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la
chiusura dell'esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di
offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è
applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in
ragione dell'accertamento eseguito.
70. A partire dall'anno 2011 i concessionari abilitati alla raccolta
delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale
gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento
sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda
così maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
71. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b),
e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del
comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade
automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in
considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino,
ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta
giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete
telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».
72. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 38, comma
1, lettera b), secondo periodo, e successive modificazioni, dopo
le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». Nel decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, all'articolo 12, comma 1, lettera f), dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504».
73. All'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dopo le parole: «competente per territorio» sono aggiunte le seguenti:
«; per le cause di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per le
violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che
ha emesso l'ordinanza ingiunzione».
74. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto
direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario,
sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per
il loro affidamento in concessione.
75. Al fine di garantire la massima funzionalità all'azione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di
attuazione dell'articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non
dirigenziale ivi prevista, fermo il numero degli incarichi di livello
dirigenziale generale conferibili, è effettuata nel rispetto del
principio dell'invarianza finanziaria complessiva.
76. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e
privati nell'ambito dell'organizzazione e gestione dei giochi pubblici,
tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché dei princìpi,
anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi
per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della
migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto in Italia
della diffusione del gioco irregolare o illegale, della tutela dei
consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della
lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni della criminalità
organizzata nel settore dei giochi, fermo in ogni caso quanto già
stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici,
il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo
di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta
non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi
pubblici.
77. L'aggiornamento di cui al comma 76 è orientato in particolare
all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in
ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o
giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una
partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento,
siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonché
accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che
rechino, almeno, clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il
rispetto degli obblighi di cui alla lettera b): a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede
legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico
europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla
sottoscrizione della relativa convenzione accessiva; 2) esercizio
dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in
Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo,
avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace
titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato
da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi
chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda,
all'importo di 2 milioni di euro; 3) possesso di una capacità
tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di
gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica
sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia
bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di
importo non inferiore a 1,5 milioni di euro; 4) possesso di adeguati
requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto
interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze; 5)
previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure
atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per
gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, di speciali
requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché, per
almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto
interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze; 6)
residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo; b) obblighi: 1) mantenimento per l'intera durata della concessione dei requisiti di cui alla lettera a) e
dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, della loro persistenza; 2) comunicazione all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti
di cui alla lettera a); 3) immediata e integrale ricostituzione
del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo
aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle
funzioni in concessione lo richieda; 4) mantenimento per l'intera durata
della concessione del rapporto di indebitamento entro un valore non
superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze; 5) consegna all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro
approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili
trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella dalla
stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione
di certificazione redatta da una primaria società di revisione
contabile; 6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data
di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo
che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite
finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di
mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti
nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della
concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore
di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo
controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle
infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti
di solidità patrimoniale di cui al numero 2) della presente lettera; in
ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi
predetti; 7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo
subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli
obblighi di investimento, specie quelli occorrenti al mantenimento dei
livelli di servizio richiesti al concessionario; 8) sottoposizione ad
autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che
implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per
modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione,
posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento
dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale,
scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di
collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato
borsistico regolamentato; 9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di
trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal
concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si
perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità
patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in
tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice,
mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti
al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di
approvazione del bilancio; 10) mantenimento del controllo, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a
un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti: 10.1)
patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto
abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio
approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni
punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese
non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato
individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 10.3) se in Italia
all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il
mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del
concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle
competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi
formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far
fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli
atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie
possibilità; 10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura
richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui
alla lettera a), numero 5), e aventi altresì, ricorrendone il
caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in
borsa; 11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della
convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante
l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale
conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al
mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della
convenzione; 12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare
le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della
rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni
di customer service e di logistica distributiva, relativamente
alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta
rete del materiale di gioco; 13) adozione ovvero messa a disposizione di
strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da
parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo
visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario; 14)
promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro
adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del
consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 15) nell'ambito dell'esercizio e
della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività
di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto; 16)
esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività
strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle
immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta
del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e
solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli
schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la
disciplina dell'esercizio delle predette attività; 17) destinazione a
scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di
concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell'esercizio
delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 18) individuazione
del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale
variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di
concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i
casi di forza maggiore o di fatto del terzo; 19) trasmissione al sistema
centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni, dei dati e delle contabilità relativi all'attività di
gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato; 20) trasmissione annuale, anche telematica,
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro
informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali
delle società concessionarie specificato con decreto interdirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze; 21) messa a disposizione,
nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e
le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di
vigilanza e controllo della medesima Amministrazione; 22) consenso
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei
tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi
dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e
collaborazione a tali dipendenti o incaricati; 23) definizione di
sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle
clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al
concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in
funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei princìpi di
proporzionalità ed effettività della sanzione; 24) previsione di
meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività
della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore
efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel
rispetto dei princìpi di partecipazione e del contraddittorio; 25)
previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di
durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione
delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del
gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e
dell'esercizio al nuovo concessionario; 26) previsione della cessione
non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di
gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione
esclusivamente previa sua richiesta in tal senso comunicata almeno sei
mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del
provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.
78. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti
l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici
sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla
concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai princìpi di cui al
comma 77, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).
79. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non
onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni in possesso di adeguate competenze
tecnico-professionali, in particolare: a) richiede informazioni
ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di
acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al
rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla
concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto
adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla
convenzione accessiva; b) può emanare direttive concernenti
l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in
particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola
prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i
rappresentanti dei consumatori; c) emana direttive per la
separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole
prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi,
al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e
assicurando la pubblicizzazione dei dati; d) irroga, salvo che il
fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del
concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e
i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative
pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500
e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non è ammesso
quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni; e) segnala all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti
dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese
che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi
effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
80. Al fine di un più efficace contrasto al gioco illecito e
all'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie
risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di
finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno
trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare
riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché
del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e
divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma
dei controlli ha l'obiettivo: a) di realizzare, sulla base della
banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione
sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, al fine di identificare: 1) il numero e la tipologia dei
singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o,
comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in
magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria; 2) la
titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto
di offerta del gioco; 3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione
a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data di relativa
installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del
gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti,
vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli
apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a
quella nella quale l'identificazione è effettuata; 4) la riferibilità di
ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la
raccolta del gioco; b) conseguentemente, di identificare quali e
quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale,
locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri
numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti
dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) di
prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte
della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini
della ricognizione; d) di consentire a ciascun concessionario,
nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato
nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di
mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei
punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai
sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g),
di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti
sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6
dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni; e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c),
una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione,
non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro
1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; f) di
ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco
attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che
agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei
nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per
gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in
eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e
dall'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n.
773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di
cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del
nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli
apparecchi medesimi; g) di pervenire all'adozione di un nuovo
decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di determinazione dei parametri numerico-quantitativi per
l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale
o punto di offerta del gioco degli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: 1)
tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco
esercitata; 2) estensione della superficie; h) di verificare che
ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la
rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi
parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi di cui alla lettera a), numero 3); i) di
irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari
degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco,
singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per
ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti
previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino
alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve
essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto
decreto; l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i),
alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti
responsabili nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.
81. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti: «533. Presso
il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'elenco: a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero
detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia,
rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di
cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2010 adottato dalla medesima
Amministrazione; b) dei concessionari per la gestione della rete
telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano
altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo
110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; c) di ogni altro soggetto che, non ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b),
svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti
di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al
mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a
disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi
altra attività funzionale alla raccolta del gioco. 533-bis.
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i
soggetti già titolari alla data di entrata in vigore del medesimo comma
dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della
licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della
certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché
dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro
100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite
tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di
natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione
ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità
di effettuazione del predetto versamento. 533-ter. I
concessionari per la gestione della rete telematica non possono
intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle
attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di
cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun
contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza
reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco
di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione
della rete telematica».
82. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge,
è incrementata di 192 milioni di euro per l'anno 2012, 61 milioni di
euro per l'anno 2013 e 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014.
83. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici
che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15
dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
84. è riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno
2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell'istituto
con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni
universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, costituite per legge.
85. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro cinque anni».
86. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
87 a 122, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
87. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni
2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le
percentuali di seguito indicate: a) per le province le
percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a
8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento; b) per i comuni
le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari,
rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.
88. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in
termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la
parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte
in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione
di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
89. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto
di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in
termini di competenza mista, come definito al comma 88, pari a zero.
90. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica,
gli enti di cui al comma 86 devono conseguire, per ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista
non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 87 diminuito
dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
91. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 90 è ridotto
di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo
determinato ai sensi del comma 90 e quello previsto dall'articolo 77-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la
differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa
misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.
92. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011,
possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno
2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi
necessari in ragione di impegni internazionali ed al fine di distribuire
in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze
positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma
possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per
l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.
93. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato
ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti
dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera
anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi
delle medesime risorse.
94. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al
comma 93 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di
stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto
capitale.
95. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in
relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono
equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di
cui al comma 93.
96. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato
ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese
di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai
comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti
nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate
in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
97. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
comma 96, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso
tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è
comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito
anche nell'anno successivo.
98. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato
ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti
dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale
sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono
effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime
risorse.
99. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di
cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie le risorse
trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione e
l'esecuzione, dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite
dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali
individuati dal Piano generale del 6o censimento dell'agricoltura di cui
al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma
6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
100. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono
escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio
2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni
precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui;
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri
che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti
sostenuta da ciascun ente locale.
101. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato
ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti
dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola
per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115.
L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2011-2013.
102. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal
comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione
dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite
dell'importo individuato ai sensi del comma 92.
103. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si
applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno,
per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per
la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è
determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 103-bis. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
104. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di
entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno non previste dai commi da 86 a 122.
105. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano
le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti
ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente
le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
del patto di stabilità interno.
106. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i
comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare
la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno
precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative
ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
107. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per
la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,
le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza
mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto
del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 90, 91 e
92. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del
predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della
situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo
le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente
comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole
del patto di stabilità interno.
108. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 86 è tenuto a
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito,
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un
prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 107.
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio
del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al
comma 117, lettera c).
109. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si
registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di
obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
110. In considerazione della specificità della città di Roma quale
capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto
previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e
l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il
sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e
delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione
ordinaria. Per l'esercizio 2011 il termine per la trasmissione delle
proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti
territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.
111. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a
quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione
medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano
come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le
risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.
112. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono
soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo
a quello della rielezione degli organi istituzionali.
113. Le informazioni previste dai commi 107 e 108 sono messe a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
114. All'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2010, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i
comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti
possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per
l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009».
115. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo
14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di
cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto
il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».
116. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o
inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga
al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi
delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge 5 maggio 2009, n. 42».
117. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo
restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì divieto agli
enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione.
118. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati
nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008
per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il
patto di stabilità interno.
119. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli
investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui
risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno
per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione.
120. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto,
emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli
obiettivi annuali degli enti di cui al comma 86 in base ai criteri
definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva
per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno
precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico
assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province
inadempienti al patto di stabilità interno.
121. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la
sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti
solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla
disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli
adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilità interno.
123. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 124 a
148, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
124. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere
superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle
corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle
seguenti percentuali: a) per l'anno 2011: 12,3 per cento; b) per l'anno 2012: 14,6 per cento; c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.
125. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna
regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali
del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali: a) per l'anno 2011: 13,6 per cento; b) per l'anno 2012: 16,3 per cento; c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.
126. Ai fini dell'applicazione dei commi 124 e 125, le regioni a
statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio
2007-2009 di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la
spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e
il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio
obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
127. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 124 a 126 è
determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla
somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal
consuntivo, al netto: a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) delle spese per la concessione di crediti; c) delle
spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle
quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese
non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno
relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può
essere conseguito anche nell'anno successivo; d) delle spese
relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già
sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei medesimi beni
determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari
di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85; f) dei pagamenti effettuati in favore
degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui
attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 di
cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008
corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali; g) delle
spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT.
128. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla
disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto
ordinario differenti da quelle previste al comma 127.
129. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è determinata per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1
allegata alla presente legge.
130. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale,
escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento
e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei
relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla
manovra, determinato ai sensi del comma 129. A tale fine, entro il 30
novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette
la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con
riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la
proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo,
si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto
ordinario.
131. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in
termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo
programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo
concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 129. A tale
fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e
delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011 il presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.
132. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di
finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori,
alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e
dalle relative norme di attuazione, definendo gli obiettivi complessivi
di saldo finanziario con riferimento agli enti locali della regione o
provincia autonoma, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 130 e 131 e
nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo si
applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni
previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali
del restante territorio nazionale.
133. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire
il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione
dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi
passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla
produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e
forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti
impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli
esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di
cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo
alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo
alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi
necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le
modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto
di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del
proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 142.
134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che
nei modi stabiliti dai commi 130, 131 e 132, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
135. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità
interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché
degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
136. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare
il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a
rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o
di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 143 le
regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali
in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione
del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una
riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
137. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti
locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico
migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso
importo.
138. Ai fini dell'applicazione dei commi 136 e 137 gli enti locali
dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e province
autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che
possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del
30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a
ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Per l'esercizio 2011 i termini di cui al primo e al secondo periodo
sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.
139. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio,
integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore
nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie
esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di
monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dei commi da 86 a 122 per gli enti locali
della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla
base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata.
140. Ai fini dell'applicazione del comma 139 ogni regione definisce e
comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di
stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in
sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì
al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio
del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale,
gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 il
termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.
141. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 136 e
137 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica
degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione
delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni
sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai
livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a
carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del
precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di
stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è
data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
142. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto
del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio
finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto
di cui al comma 142. La mancata trasmissione della certificazione entro
il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto
di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le
sole disposizioni di cui al comma 145, lettera c).
144. Le informazioni previste dai commi 142 e 143 sono messe a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo
modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
145. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativo agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la
provincia autonoma inadempiente non può, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì divieto di
stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della
presente disposizione.
146. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica
nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità
interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati
con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del
triennio 2007-2009.
147. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli
investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui
risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno
per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione.
148. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla
disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli
adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di
stabilità interno.
149. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia una
compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, così determinata: a) per
le annualità 2008 e 2009, nell'importo complessivo di 960 milioni di
euro che, al netto delle somme già attribuite alla regione per la
medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione
di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120
milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di
euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui
nelle successive annualità fino al 2030; b) a decorrere
dall'annualità 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo
comma, numero 1, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo
le modalità di trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137.
150. Nel rispetto dei princìpi indicati nella legge 5 maggio 2009, n.
42, a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli Venezia
Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura
di 370 milioni di euro annui, mediante: a) il pagamento di una somma in favore dello Stato; b) ovvero
la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore,
individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27,
comma 7, della citata legge n. 42 del 2009; c) ovvero
l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo
Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con
oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10
e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione
definiscono le funzioni da attribuire.
151. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 150, al netto
del credito vantato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei
confronti dello Stato in base al comma 149, lettera a), è
determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel
2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014,
in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350
milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a
decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 150 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello
stesso comma diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle
modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).
152. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli enti locali del
territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e
gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla
regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro
complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di
finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione
sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione
risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi
di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente
comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato
previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.
153. A partire dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale
relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli
Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali,
al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento
le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio
precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente
dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza
con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito
agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione
individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema
regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità
necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in
volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il
sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare
le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni
previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo
precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilità
interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali
costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi
informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza
mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei
saldi di finanza pubblica.
154. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce un effetto
positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto
dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di
200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300
milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340
milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e
di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della
determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al
conferimento delle funzioni di cui al comma 150, lettera c), la
capacità di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli
oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio
della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno, la regione dimostra l'esatto
adempimento degli obblighi assunti.
155. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 51, dopo il primo comma sono
inseriti i seguenti: «Il gettito relativo a tributi propri e a
compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello
Stato attribuiscano agli enti locali, spetta alla Regione con
riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la
neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Qualora la legge
dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o
delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione
individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale
disciplina nel proprio territorio. Nel rispetto delle norme dell'Unione
europea sugli aiuti di Stato, la Regione può: a) con riferimento
ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità,
modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente
previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione
stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento,
introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile; b) nelle
materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e,
relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le
aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti,
prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e
deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla
disciplina statale, modalità di riscossione»; b) all'articolo 53,
quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette
intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi
all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione,
la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le
Agenzie fiscali».
156. Le disposizioni recate dal comma 155 sono approvate ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale
della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla citata legge
costituzionale n. 1 del 1963.
157. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della citata legge
n. 42 del 2009 siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di
imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con
le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge n. 42 del
2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli
Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei
predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.
158. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la
Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri
dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di
carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo
sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il
presidente della regione Valle d'Aosta: a) con la progressiva
riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della
medesima dal 2017; b) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri
relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi
ferroviari di interesse locale; c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.
159. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981,
n. 690, e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto
legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento
finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 158
del presente articolo.
160. Alla regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con
riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di
determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti
locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della
propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
161. Dalle disposizioni di cui ai commi 158 e 159 derivano effetti
positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di
euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni
di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186
milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e
211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni
di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107
milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a
163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno
2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
162. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5
maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme
di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti,
con le procedure previste dall'articolo 27 della stessa legge 5 maggio
2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle
d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti
decreti nei confronti dei vari livelli di governo.
163. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
164. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono
ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2011. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata
legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.
165. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa
di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le
relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
166. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
167. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di
cui al comma 166, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo
30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere
impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi
di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
168. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
secondo il prospetto allegato alla presente legge.
169. Salvo quanto previsto dal comma 45, la presente legge entra vigore il 1o gennaio 2011.
Allegati
Allegato 1
(articolo 1, comma 1 - importi in milioni di euro)
|
RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione del risultato differenziale
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle
regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 11.306 milioni di
euro per il 2011, a 3.332 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni
di euro per il 2013), tenuto conto degli effetti derivanti dalla
presente legge
|
-41.900
|
-22.800
|
-15.000
|
|
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)
|
-268.000
|
-276.000
|
-242.000
|
|
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il
2011, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero
relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione. |
Allegato 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)
...omissis...
Elenco 1
(articolo 1, comma 40)
|
Finalità
|
2011
|
|
in milioni di euro
|
|
Sostegno alle scuole non statali attraverso il
rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma
47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
|
245
|
|
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
|
100
|
|
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale,
nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da
181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
|
30
|
|
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243
|
25
|
|
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni
dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi
internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di
spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo
scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448; stipula di convenzioni con i comuni interessati per
l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività
socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
|
250
|
|
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto,
attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui alle seguenti
disposizioni: articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; articolo 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
settembre 2007, n. 227; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 83-bis,
comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 1, commi 103 e
106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
|
124
|
|
Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca
e assistenza domiciliare dei malati - articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
|
100
|
|
Totale
|
874
|
Tabella 1
(Articolo 1, comma 129 - importi in euro)
Regioni a statuto speciale (RSS) - Ripartizione del contributo agli
obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali
(*)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Bolzano
|
59.346.598
|
118.693.196
|
118.693.196
|
|
Friuli Venezia Giulia
|
77.216.900
|
154.433.800
|
154.433.800
|
|
Sardegna
|
76.689.835
|
153.379.670
|
153.379.670
|
|
Sicilia
|
198.581.714
|
397.163.428
|
397.163.428
|
|
Trentino-Alto Adige
|
4.537.652
|
9.075.304
|
9.075.304
|
|
Trento
|
59.346.598
|
118.693.196
|
118.693.196
|
|
Valle d'Aosta
|
24.280.703
|
48.561.406
|
48.561.406
|
|
Totale RSS
|
500.000.000
|
1.000.000.000
|
1.000.000.000
|
(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la
percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel
2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.